ATTIVAZIONI

"Sezione di Porto Torrres"

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE

DI

PORTO TORRES

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1  COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione ARI di Porto Torres, costituita  nel 1974, in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con  D.P.R. 24 novembre 1977, n* 1105 e conformemente a quanto previsto dal regolamento di Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed  il  Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art. 3 dello statuto Sociale.

Ha sede legale presso il domicilio del Presidente in carica.

 

ART. 2  COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale.

La  Sezione ARI di Porto Torres  ha  competenza  primaria per i fini di cui sopra nell’ambito  del  proprio  territorio e può estendere la propria attività ai Comuni del  circondario, dove non risultino costituite altre Sezioni ARI, salvo diversi accordi.

 

ART. 3  PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) dalla biblioteca,

b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da

    Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche),

c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie,

d) da beni mobili, arredi e cancelleria,

e) da beni immobili,

f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c),d),e), risulta dal

   Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate

dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione od all’accrescimento di un fondo  di

riserva.

 

ART. 4  AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere  l’ammissione  a  Socio  devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento

alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro

e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il versamento della quota sociale annua  deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento,  al Socio non in regola  saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

I Soci Juniores  ed  i Soci Familiari sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa  stabilita  per  i  Soci Effettivi, i Soci aderenti al Radio Club, dovranno versare la quota che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

 

ART. 5  DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci della Sezione ARI di Porto Torres (muniti della Licenza di Radioamatore), in

regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

a) a prendere parte alle Assemblee della Sezione, hanno facoltà di voto, sia  nelle

    stesse sia per Referendum. I Soci Radio Club, possono partecipare alle  discus-

    sioni senza diritto di voto,

b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione,

c) a servirsi della biblioteca di sezione, secondo le norme stabilite dal Direttivo,

d) ad usufruire del servizio QSL, sia in arrivo che in partenza, nei modi stabiliti dal

    Direttivo di Sezione,

e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni

    di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal

    Consiglio Direttivo di sezione, esclusivamente nei locali della Sezione stessa.

f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammis-

   sione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una perso-

   na che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con  i  fini

   perseguiti dall’ARI.

Hanno il dovere:

a) di collaborare con il Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi sociali,

b) di partecipare alla vita associativa,

c) di tutelare i beni patrimoniali della Sezione,

d) di attenersi alle delibere del Consiglio Direttivo di Sezione, del Comitato Regio-

    nale, del Direttivo Nazionale, nonchè allo Statuto ARI e Regolamento di Sezio-

    ne, ed a tutte le disposizioni di legge che regolano l’attività radiantistica.

e) tenere un comportamento corretto e di rispetto reciproco.

ART. 6  RECESSO ED ESCLUSIONE

I diritti previsti dal precedente Art. 5 decadono:

a) per recesso, quando il Socio rassegna le dimissioni dall’Associazione,

b) per esclusione. Il Socio può essere escluso:

    - per comportamento indegno e scorretto,

    - per appartenenza ad altra Associazione che persegua in antitesi gli stessi

      scopi della nostra Associazione,

    - per mancato versamento della quota associativa.

Il tutto ai sensi dell’Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto ARI.

 

ORDINAMENTO

 

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

 

ART. 7  ORGANI

Sono organi della Sezione:

a) l’Assemblea della Sezione,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Collegio Sindacale od il Sindaco (per Sezioni con meno di 50 Soci), od in sua

   assenza il Sindaco supplente.

 

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

 

ART. 8  COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione, in regola con il pagamento

della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui  al

precedente articolo 5.

 

ART. 9  ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di Porto Torres è convocata una vol-

ta all’anno e  normalmente  entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno dell’anno corrente.

 

ART. 10  ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo della

Sezione od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o necessario, o quando ne

sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti  alla

Sezione  ed  in  regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla  convocazione dell’Assemblea a mezzo lettera entro e non oltre un mese dalla richiesta.

 

ART. 10.1  RIUNIONI MENSILI

Il primo venerdì di ogni mese, alle ore 20,30 si attua presso la Sede Sociale una

riunione informale dei Soci della Sezione.

In tale circostanza possono essere discussi e deliberati provvedimenti urgenti, necessari per l’attività della Sezione, purchè oltre ai convenuti siano presenti i  2/3

del Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

 

ART. 11  FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE

Il  Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, in prima e seconda convocazione, nonchè il relativo  Ordine del Giorno.  Provvede  altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviare per posta, a mezzo lettera con affrancatura ordinaria, almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea stessa.

Detta lettera di convocazione potrà anche essere recapitata a mano.

 

ART. 12  COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico  e  sul  funziona-

    mento della Sezione,

b) il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo

    dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti  contabili  l’esercizio  fi-

    nanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre.

    Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione  patrimoniale

    della Sezione,

c) la relazione del Collegio dei Sindaci, sull’andamento della gestione contabile,

d) gli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo e dai Sindaci.

 

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ART. 13  COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri Effettivi eletti per Referendum  segreto,  personale  e diretto fra i Soci della Sezione, in possesso dei requisiti previsti dal precedente Art. 5 del presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

a) il Presidente,

b) un Vice Presidente (quando ricorrano le condizioni),

c) un Segretario - Cassiere.

Il numero dei Consiglieri varia in funzione del numero dei Soci.

- fino a 50 Soci = 3 Consiglieri.

- da 51 a 100 Soci = 4 Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 

ART. 14  ELEZIONE

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad  inviare  a mezzo di lettera semplice con affrancatura ordinaria a ciascun Socio avente diritto

di voto:

a) l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali,

b) la scheda di votazione vistata dal Presidente del Collegio Sindacale o  dal  Sin-

    daco,

c) l’elenco dei candidati ove ve ne siano,

d) una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda conte-

    nente il nominativo del mittente, per la verifica dei votanti,

e) una busta anonima per la riservatezza del voto.

Nella scheda di votazione dovranno essere indicati i voti per il Consiglio Direttivo e separatamente i voti per il Sindaco od il Collegio Sindacale (per le Sezioni con più di 50 Soci).

 

ART. 15  CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni, od in qualsiasi caso in cui il Presidente od il Vice Presidente (quando previsto), lo ritengano necessario.

La data e l’ora della convocazione devono essere rese note almeno 7 giorni prima

mediante avviso scritto, salvo eventuali diversi accordi intrapresi tra i componenti

del C.D.

Verrà similmente convocato il Collegio Sindacale che potrà partecipare senza dirit-

to di voto.

In caso di urgenza le riunioni del C.D. potranno essere convocate telefonicamente

con un preavviso di almeno 24 ore.

Potranno similmente  essere  convocati i singoli managers quando l’argomento da trattare rientra nelle loro competenze.

Verrà  predisposto a cura del Presidente relativo Ordine del Giorno che comprenderà anche le eventuali proposte pervenute per iscritto da parte dei Consiglieri.

 

ART. 16  POTERI

Al  Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo esprime il  proprio  parere sull’ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione (se esistente) per 15 giorni, in modo di permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

Il Consiglio Direttivo, nomina fra i propri Soci Effettivi i Managers di Sezione.

Detti Managers durano in carica per il triennio in corso.

 

ART. 17  VALIDITA’ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle  adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri,  nessuna  adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta

dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente (quando previsto), con l’assistenza del Segretario.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente può  assegnare  tale  compito  ad

uno dei Consiglieri presenti.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza potrà essere presieduta  dal

Consigliere più anziano per età.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di

parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

ART. 18  ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte consecutive, o per dimissioni dello stesso, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione median-

te surroga con il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo potrà eleggere Consigliere a suo insindacabile giudizio, anche un Socio non votato in regola con i dirit-

ti sociali.

Questo  fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà a nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo che durerà in carica  fino  alla

conclusione del triennio iniziato dal precedente C.D.

 

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

 

ART. 19  LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto  sintetico  verbale  nel libro delle adunanze e deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo con

con  l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati,  vistati  e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso.

Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente  e  dal  Segretario  per  divenire

esecutivo.  Identiche  formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea.  Copia delle delibere più significative del C.D. e delle Assemblee deve essere affissa nell’albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci.

 

ART. 20  LIBRO GIORNALE LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

a) libro giornale,  con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di 

    uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile.

    A giustificazione delle spese devono essere conservati  gli  originali  dei  docu-

    menti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, ecc.).

b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili

    di proprietà della Sezione.

Come  i  libri sociali di cui all’Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Sindaco prima dell’uso.

c) Registro Protocollo con numerazione progressiva, da azzerare ogni anno,  dove

   verrà registrata tutta la corrispondenza in entrata ed uscita della Sezione.

 

ART. 21  LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La  Sezione ARI di Porto Torres può tenere altri libri sociali quando lo  ritiene  opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali

obbligatori, già visto agli Art. 19 e 20.

 

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

 

ART. 22  ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, od il Sindaco quando la Sezione ha meno di 50 Soci,  vengono eletti per Referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali.

Il Collegio Sindacale od il Sindaco durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le elezioni del Collegio Sindacale o del Sindaco, avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E’ compito degli stessi curare le elezioni due mesi

prima della scadenza del mandato.

I Sindaci non possono esercitare altri incarichi nell’ambito della Sezione o dell’Associazione.

 

ART. 23  POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezio-

ne e sulla gestione sociale, nonchè sulle votazioni per referendum.  In particolare

controlla l’organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti  per  il  quale può farsi assistere da uno o più Soci Effettivi.

I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali saran-

no invitati, ed anche alle Assemblee, ma senza diritto di voto.

 

ART. 24  VACANZA DEI SINDACI

Nel caso di vacanza di un Sindaco, si provvede alla sua sostituzione con  il  primo

dei non eletti per tale carica. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso nume-

ro di voti, verrà eletto quello quello più anziano d’età.

 

ART. 25  GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali particolari incarichi  debitamente  autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’at-

to del conferimento dell’incarico stesso.

 

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

 

ART. 26  VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

 

ART. 27  VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci. In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare.  Il  Consiglio Direttivo  all’uopo tramette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con

il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.

a) le votazioni per il Referendum, diretto,  segreto,  personale,  sono  indette  fra

    tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale  al  momento

    dell’espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni  di  spoglio,

    ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’Art. 15 per:

    1) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Sindaco o del Collegio Sin-

        dacale (quando ricorrano le condizioni)

    2) lo scioglimento della Sezione (viene indetta dal Consiglio Direttivo)

    3) per la revisione e modifica del presente regolamento

    4) per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di  vitale  importanza  per la 

        Sezione

b) tutte le altre deliberenon contemplate nel precedente paragrafo possono esse-

    re prese dall’Assemblea dei Soci.

 

ART. 28  CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lette-

ra semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi  25  giorni

dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni, i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda

con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale

della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

 

ART. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire  la  regolarità  del  Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio ai Soci aventi diritto, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.

 

ART. 30  PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di persona o tramite delega scritta.

La delega  deve essere affidata ad un Socio Effettivo per un totale di due deleghe massimo.

La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che  sarà  fissata per il giorno successivo. In questo caso per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

 

ART. 31  ORGANI DELL’ASSEMBLEA

Le Assemblee  Ordinaria  e Straordinaria sono presiedute dal Presidente della Sezione. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione stessa.  In  caso  di sua assenza il Presidente per tale circostanza nominerà un componente del Consiglio Direttivo per svolgere tale mansione.

 

ART. 32  VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto sintetico verbale a cura del Segretario co-

me previsto dall’Art. 19 del presente regolamento. Ogni verbale deve  essere  fir-

mato dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 33  OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali,  deve  darne  comunicazione

alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli

adempimenti conseguenti e di rito.

 

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

 

ART. 34  PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d’ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene  i

contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee della Sezione.

Il Vice Presidente (quando previsto) sostituisce a tutti gli  effetti  il  Presidente  in

caso di assenza di quest’ultimo.

Il Presidente ed il Segretario rappresentano la Sezione in seno al Comitato Regionale ed in caso di loro impedimento possono delegare per iscritto altri membri del

C.D. di Sezione a rappresentarli.

 

ART. 35  SEGRETARIO - CASSIERE

il Segretario - Cassiere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provve-

de a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li  sottoscrive  disgiuntamente  dal

Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio  Direttivo,  a  quanto

occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di

Segretario in seno alle Assemblee e nel Consiglio Direttivo e redige i relativi verbali.

Rappresenta col Presidente e col Vice Presidente (se previsto) la Sezione in seno

al Comitato Regionale.

Può, in caso di assenza delegare per iscritto un membro del Consiglio Direttivo di

Sezione a rappresentarlo in seno al CRS.

E’ altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente

da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 36  EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento interno della  Sezione  di  Porto  Torres  è  obbligatorio,

dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, per tutti gli

iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti, e dalla data di approvazione per i Soci attuali.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento allo statuto ARI vigente ed al Regolamento del Comitato Regionale Sardo. Del presente Regolamento dovrà essere data copia a tutti i Soci, nonchè a tutti i nuovi iscritti.

 

ART. 37  SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione di appartenenza o

verso l’ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regiona-

le che,  dopo  aver  sentito  gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio dall’ARI presso il Consiglio

Direttivo Nazionale.

L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali  di  cui

all’Art. 5. I Soci morosi perdono anch’essi tutti i diritti di cui all’Art. 5 e, se  detto

stato si prolunga per più di due anni, dovranno effettuare nuova richiesta di iscrizione, in caso di loro rientro nell’Associazione.

 

ART. 38  SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed  ogni  altra

voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede

Centrale dell’ARI.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci.

Aggiornata  al  domenica 24 ottobre 1999.

de Porto Torres A.R.I. Section

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