DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione
ARI di Porto Torres, costituita nel 1974, in base agli articoli 50 e 52 dello
Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n* 1105 e
conformemente a quanto previsto dal regolamento di Attuazione dello Statuto e
del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede
Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione
e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art. 3 dello statuto
Sociale.
Ha sede
legale presso il domicilio del Presidente in carica.
ART. 2
COMPETENZE
Ai fini dei
contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita
nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale.
La Sezione
ARI di Porto Torres ha competenza primaria per i fini di cui sopra
nell’ambito del proprio territorio e può estendere la propria attività ai
Comuni del circondario, dove non risultino costituite altre Sezioni ARI,
salvo diversi accordi.
ART. 3
PATRIMONIO
Il patrimonio
della Sezione è costituito:
a) dalla
biblioteca,
b) da
donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da
Soci o da
terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche),
c) da
materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie,
d) da beni
mobili, arredi e cancelleria,
e) da beni
immobili,
f) da tutto
ciò che non previsto espressamente alle lettere c),d),e), risulta dal
Libro
Inventario.
Le eventuali
eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate
dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione od all’accrescimento di un fondo
di
riserva.
ART. 4
AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere
l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9
dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento
alla
Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro
e non oltre
il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il versamento
della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31
dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data
dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i
diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione
dello Statuto.
I Soci
Juniores ed i Soci Familiari sono tenuti al pagamento di metà della quota
associativa stabilita per i Soci Effettivi, i Soci aderenti al Radio Club,
dovranno versare la quota che viene annualmente stabilita dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
I Soci
Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci della
Sezione ARI di Porto Torres (muniti della Licenza di Radioamatore), in
regola con il
pagamento della quota associativa hanno diritto:
a) a prendere
parte alle Assemblee della Sezione, hanno facoltà di voto, sia nelle
stesse
sia per Referendum. I Soci Radio Club, possono partecipare alle discus-
sioni
senza diritto di voto,
b) a ricevere
le eventuali pubblicazioni di Sezione,
c) a servirsi
della biblioteca di sezione, secondo le norme stabilite dal Direttivo,
d) ad
usufruire del servizio QSL, sia in arrivo che in partenza, nei modi stabiliti
dal
Direttivo
di Sezione,
e) ad
utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le
strumentazioni
di
proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite
dal
Consiglio
Direttivo di sezione, esclusivamente nei locali della Sezione stessa.
f) di
proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammis-
sione di
un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una perso-
na che
ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini
perseguiti
dall’ARI.
Hanno il
dovere:
a) di
collaborare con il Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi
sociali,
b) di
partecipare alla vita associativa,
c) di
tutelare i beni patrimoniali della Sezione,
d) di
attenersi alle delibere del Consiglio Direttivo di Sezione, del Comitato
Regio-
nale, del
Direttivo Nazionale, nonchè allo Statuto ARI e Regolamento di Sezio-
ne, ed a
tutte le disposizioni di legge che regolano l’attività radiantistica.
e) tenere un
comportamento corretto e di rispetto reciproco.
ART. 6
RECESSO ED ESCLUSIONE
I diritti
previsti dal precedente Art. 5 decadono:
a) per
recesso, quando il Socio rassegna le dimissioni dall’Associazione,
b) per
esclusione. Il Socio può essere escluso:
- per
comportamento indegno e scorretto,
- per
appartenenza ad altra Associazione che persegua in antitesi gli stessi
scopi
della nostra Associazione,
- per
mancato versamento della quota associativa.
Il tutto ai
sensi dell’Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto ARI.
ORDINAMENTO
TITOLO I -
ORGANI DELLA SEZIONE
ART. 7
ORGANI
Sono organi
della Sezione:
a)
l’Assemblea della Sezione,
b) il
Consiglio Direttivo,
c) il
Collegio Sindacale od il Sindaco (per Sezioni con meno di 50 Soci), od in sua
assenza il
Sindaco supplente.
CAPO I -
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 8
COMPOSIZIONE
Le Assemblee
sono Ordinarie e Straordinarie.
Sono composte
da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione, in regola con il pagamento
della quota
associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al
precedente
articolo 5.
ART. 9
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea
Ordinaria dei Soci della Sezione di Porto Torres è convocata una vol-
ta all’anno
e normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno dell’anno
corrente.
ART. 10
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea
Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo della
Sezione od il
Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o necessario, o quando ne
sia fatta
motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti
alla
Sezione ed
in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di
tutti i diritti di cui all’Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve
provvedere alla convocazione dell’Assemblea a mezzo lettera entro e non oltre
un mese dalla richiesta.
ART. 10.1
RIUNIONI MENSILI
Il primo
venerdì di ogni mese, alle ore 20,30 si attua presso la Sede Sociale una
riunione
informale dei Soci della Sezione.
In tale
circostanza possono essere discussi e deliberati provvedimenti urgenti,
necessari per l’attività della Sezione, purchè oltre ai convenuti siano
presenti i 2/3
del Consiglio
Direttivo della Sezione stessa.
ART. 11
FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio
Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo
dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, in prima e seconda convocazione,
nonchè il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali
indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviare per posta, a
mezzo lettera con affrancatura ordinaria, almeno quindici giorni prima della
data dell’Assemblea stessa.
Detta lettera
di convocazione potrà anche essere recapitata a mano.
ART. 12
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea
Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:
a) la
relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funziona-
mento
della Sezione,
b) il
bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio
preventivo
dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili
l’esercizio fi-
nanziario
inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre.
Dai
bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale
della
Sezione,
c) la
relazione del Collegio dei Sindaci, sull’andamento della gestione contabile,
d) gli
argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo e dai Sindaci.
CAPO II -
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13
COMPOSIZIONE
Il Consiglio
Direttivo è composto da un numero di membri Effettivi eletti per Referendum
segreto, personale e diretto fra i Soci della Sezione, in possesso dei
requisiti previsti dal precedente Art. 5 del presente Regolamento.
Il Consiglio
Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:
a) il
Presidente,
b) un Vice
Presidente (quando ricorrano le condizioni),
c) un
Segretario - Cassiere.
Il numero dei
Consiglieri varia in funzione del numero dei Soci.
- fino a 50
Soci = 3 Consiglieri.
- da 51 a 100
Soci = 4 Consiglieri.
I componenti
del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
ART. 14
ELEZIONE
Per
l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad
inviare a mezzo di lettera semplice con affrancatura ordinaria a ciascun
Socio avente diritto
di voto:
a) l’elenco
dei Soci che godono dei diritti sociali,
b) la scheda
di votazione vistata dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Sin-
daco,
c) l’elenco
dei candidati ove ve ne siano,
d) una busta
preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda conte-
nente il
nominativo del mittente, per la verifica dei votanti,
e) una busta
anonima per la riservatezza del voto.
Nella scheda
di votazione dovranno essere indicati i voti per il Consiglio Direttivo e
separatamente i voti per il Sindaco od il Collegio Sindacale (per le Sezioni
con più di 50 Soci).
ART. 15
CONVOCAZIONE
Il Consiglio
Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni, od in qualsiasi caso in cui il
Presidente od il Vice Presidente (quando previsto), lo ritengano necessario.
La data e
l’ora della convocazione devono essere rese note almeno 7 giorni prima
mediante
avviso scritto, salvo eventuali diversi accordi intrapresi tra i componenti
del C.D.
Verrà
similmente convocato il Collegio Sindacale che potrà partecipare senza dirit-
to di voto.
In caso di
urgenza le riunioni del C.D. potranno essere convocate telefonicamente
con un
preavviso di almeno 24 ore.
Potranno
similmente essere convocati i singoli managers quando l’argomento da
trattare rientra nelle loro competenze.
Verrà
predisposto a cura del Presidente relativo Ordine del Giorno che comprenderà
anche le eventuali proposte pervenute per iscritto da parte dei Consiglieri.
ART. 16
POTERI
Al Consiglio
Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non sia di
esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio
Direttivo esprime il proprio parere sull’ammissione degli aspiranti Soci
ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della
Sezione (se esistente) per 15 giorni, in modo di permettere ai Soci di
esprimere eventuali osservazioni.
Il Consiglio
Direttivo, nomina fra i propri Soci Effettivi i Managers di Sezione.
Detti
Managers durano in carica per il triennio in corso.
ART. 17
VALIDITA’ DELLE ADUNANZE
Per la
validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di
almeno tre membri, nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà
presieduta
dal
Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente (quando previsto), con
l’assistenza del Segretario.
In caso di
assenza del Segretario, il Presidente può assegnare tale compito ad
uno dei
Consiglieri presenti.
Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza potrà essere presieduta
dal
Consigliere
più anziano per età.
Le delibere
saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di
parità
prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
ART. 18
ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di
assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte consecutive, o per
dimissioni dello stesso, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione
median-
te surroga
con il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo potrà eleggere Consigliere
a suo insindacabile giudizio, anche un Socio non votato in regola con i dirit-
ti sociali.
Questo fino
ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà a nuove elezioni
per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo che durerà in carica fino
alla
conclusione
del triennio iniziato dal precedente C.D.
CAPO III -
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
ART. 19
LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni
riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel
libro delle adunanze e deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio
Direttivo con
con
l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati,
è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati,
vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso.
Ogni verbale
dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario per divenire
esecutivo.
Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle
delibere dell’Assemblea. Copia delle delibere più significative del C.D. e
delle Assemblee deve essere affissa nell’albo della Sezione e, ove manchi la
sede, portato a conoscenza dei Soci.
ART. 20
LIBRO GIORNALE LIBRO INVENTARIO
La Sezione
deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:
a) libro
giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di
uscita di
denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile.
A
giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei
docu-
menti
relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, ecc.).
b) libro
inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili
di
proprietà della Sezione.
Come i
libri sociali di cui all’Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario
devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Sindaco prima
dell’uso.
c) Registro
Protocollo con numerazione progressiva, da azzerare ogni anno, dove
verrà
registrata tutta la corrispondenza in entrata ed uscita della Sezione.
ART. 21
LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione
ARI di Porto Torres può tenere altri libri sociali quando lo ritiene
opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai
libri sociali
obbligatori,
già visto agli Art. 19 e 20.
CAPO IV -
COLLEGIO SINDACALE
ART. 22
ELEZIONI
Il Collegio
Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, od il Sindaco
quando la Sezione ha meno di 50 Soci, vengono eletti per Referendum fra i
Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il
pieno godimento dei diritti sociali.
Il Collegio
Sindacale od il Sindaco durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Le elezioni
del Collegio Sindacale o del Sindaco, avvengono contemporaneamente a quelle
del Consiglio Direttivo. E’ compito degli stessi curare le elezioni due mesi
prima della
scadenza del mandato.
I Sindaci non
possono esercitare altri incarichi nell’ambito della Sezione o
dell’Associazione.
ART. 23
POTERI
Il Collegio
Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezio-
ne e sulla
gestione sociale, nonchè sulle votazioni per referendum. In particolare
controlla
l’organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può
farsi assistere da uno o più Soci Effettivi.
I Sindaci
possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali saran-
no invitati,
ed anche alle Assemblee, ma senza diritto di voto.
ART. 24
VACANZA DEI SINDACI
Nel caso di
vacanza di un Sindaco, si provvede alla sua sostituzione con il primo
dei non
eletti per tale carica. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso nume-
ro di voti,
verrà eletto quello quello più anziano d’età.
ART. 25
GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le
cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese
incontrate per l’esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente
autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve
essere stabilito all’at-
to del
conferimento dell’incarico stesso.
CAPO V -
VOTAZIONI E DELIBERE
ART. 26
VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni
avvengono in Assemblea o per Referendum.
ART. 27
VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Le votazioni
per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto
dell’Assemblea dei Soci. In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo di
indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio
Direttivo all’uopo tramette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei
diritti sociali ed in regola con
il pagamento
della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.
a) le
votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette
fra
tutti i
Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento
dell’espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni di
spoglio,
ed aventi
il pieno godimento dei diritti di cui all’Art. 15 per:
1) la
nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Sindaco o del Collegio Sin-
dacale (quando ricorrano le condizioni)
2) lo
scioglimento della Sezione (viene indetta dal Consiglio Direttivo)
3) per la
revisione e modifica del presente regolamento
4) per
l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la
Sezione
b) tutte le
altre deliberenon contemplate nel precedente paragrafo possono esse-
re prese
dall’Assemblea dei Soci.
ART. 28
CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le
votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lette-
ra semplice,
le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni
dalla data
del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda. Entro il termine fissato
per le votazioni, i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda
con il loro
voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale
della stessa
nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.
ART. 29
SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per
garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità
di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio ai Soci aventi diritto,
controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi.
Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.
ART. 30
PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima
convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare
quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci
Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di persona o tramite delega
scritta.
La delega
deve essere affidata ad un Socio Effettivo per un totale di due deleghe
massimo.
La stessa
percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale
percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà
fissata per il giorno successivo. In questo caso per la validità delle
deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
ART. 31
ORGANI DELL’ASSEMBLEA
Le Assemblee
Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente della Sezione. In
essa funge da Segretario il Segretario della Sezione stessa. In caso di sua
assenza il Presidente per tale circostanza nominerà un componente del
Consiglio Direttivo per svolgere tale mansione.
ART. 32
VERBALE DI ASSEMBLEA
Di ogni
Assemblea deve essere redatto sintetico verbale a cura del Segretario co-
me previsto
dall’Art. 19 del presente regolamento. Ogni verbale deve essere fir-
mato dal
Presidente e dal Segretario.
ART. 33
OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo
Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato
delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne
comunicazione
alla Sede
Centrale ed al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli
adempimenti
conseguenti e di rito.
TITOLO II -
RAPPRESENTANZA E FIRMA
ART. 34
PRESIDENTE
Il Presidente
rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti
sociali d’ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i
contatti con
gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni.
Presiede le
riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee della Sezione.
Il Vice
Presidente (quando previsto) sostituisce a tutti gli effetti il Presidente
in
caso di
assenza di quest’ultimo.
Il Presidente
ed il Segretario rappresentano la Sezione in seno al Comitato Regionale ed in
caso di loro impedimento possono delegare per iscritto altri membri del
C.D. di
Sezione a rappresentarli.